Mediazione Familiare

 

Quando una relazione affettiva o un matrimonio finiscono, è comune che le parti coinvolte dal conflitto non riescano a comunicare se non accusandosi l’un l’altro o non ascoltando l’altro. In un momento così conflittuale ma anche estremamente delicato, spesso sono coinvolti figli che troppo spesso finiscono per essere “utilizzati” come parte del conflitto stesso o come ulteriore “arma” per ferire l’altro. In un clima così confuso e conflittuale può risultare difficile trovare accordi o compromessi funzionali a tutte le parti coinvolte, specialmente ai minori.

Con l’avvento del nuovo regime di affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli”), un percorso di mediazione familiare può facilitare il raggiungimento di accordi che siano in grado di garantire la bigenitorialità e le migliori soluzioni per una corretta riorganizzazione emotiva e relazionale dello specifico sistema familiare.

Cos’è cambiato con il nuovo regime di affidamento condiviso? Il cambiamento principale promosso dal nuovo regime di affidamento prevede il diritto del minore a mantenere, anche in caso di separazione personale dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L’articolo 54 prevede anche che la potestà genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori: per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione dal genitore con cui sta il figlio, mentre per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni del minore.

Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. La nuova legge specifica anche che "la mera conflittualità fra i genitori, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell’affido condiviso, non può valere ad escluderlo, nell’interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore, con cui già vivano i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime, che potremmo definire “legale”, di affido condiviso".

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione familiare o al divorzio.

In un contesto strutturato il mediatore, come terzo neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Il mediatore mira a ristabilire la comunicazione fra le parti, sempre come terzo neutrale e al di fuori dell’ambito giudiziario, affinché esse stesse riescano a trovare la soluzione migliore per loro; il mediatore si pone dunque in posizione di non giudicare le proposte delle parti, ma di promuovere la ricerca di un accordo che sia funzionale per la specifica famiglia, con le proprie peculiari esigenze e possibilità (sempre salvaguardando l’interesse dei minori coinvolti).

È un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore – perdente, che ha come obiettivo quello di assistere le parti affinché raggiungano un accordo rispondente ai propri specifici bisogni.

Il percorso prevede un ciclo di 8 – 12 incontri, alla presenza imprescindibile di entrambe le parti interessate, in cui si lavorerà al fine di raggiungere un accordo funzionale a loro ed ai minori potenzialmente coinvolti. Alla fine del ciclo di incontri si raggiungerà quindi la stesura dell’accordo, dove saranno messi per iscritto (non vincolante, ma che il giudice terrà in seria considerazione…) gli accordi fino a quel momento presi.